IL CONSENSO MARKETING

Il forte apparato garantista che vede al centro dei suoi interessi la protezione delle persone fisiche ed in particolare la tutela dei loro dati personali, ha previsto delle soluzioni a fronte di quelle che potrebbero essere delle difficoltà in materia di consensi.
Infatti, nella realtà delle relazioni imprenditoriali molto spesso la tutela dei dati personali si ritrova a scontrarsi con quelle che sono le regole che, invece, governano il settore del commercio, in particolare riguardo al marketing e alla pubblicità.
Molte aziende hanno cercato di elaborare una interpretazione estensiva e più accomodante dei principi generali in materia protezione dei dati personali, appellandosi alla libertà di iniziativa economica per poter giustificare le loro iniziative.
Scopri di seguito qual è il giusto comportamento da tenere rispetto il consenso marketing, anche alla luce del nuovo provvedimento del garante.

IL CONSENSO MARKETING: DI COSA SI TRATTA

Presupposto per l’accesso ai dati personali e per il loro utilizzo sappiamo bene essere il consenso.

L’autorizzazione quindi a trattare informazioni che rientrano nella privacy, in modo tale che non vi sia una violazione, è rimessa unicamente alla volontà strettamente personale del soggetto cui sono riferiti i dati.

Il GDPR chiarisce ogni aspetto riguardo il tema e, di conseguenza, anche quando si parla di marketing e profilazione.

Se un’azienda, che opera nell’e-commerce, decide di fare profilazione nelle sue attività di marketing, deve come prima cosa comunicarlo nella propria informativa sul trattamento dei dati personali ovvero la privacy policy, che deve sempre essere rilasciata prima di raccogliere quelle informazioni, spiegandone ed essendone chiara la logica, la finalità e le conseguenze.

L’informativa è obbligatoria e la sua assenza o scarsa trasparenza può determinare sanzioni anche rilevanti.

Al consenso per il marketing deve essere poi rilasciato anche quello per poter fare profilazione da parte dell’azienda.

Il consenso è dunque la base di partenza, ma vi sono poi altri limiti che la legge impone ai fini del trattamento di quei dati.

Il marketing consiste all’invio di comunicazioni di tipo informativo o pubblicitarie inviate solo a quegli utenti target che hanno dato un consenso esplicito per riceverle.

IL CONSENSO MARKETING: COME E QUANDO VA RICHIESTO

Ogni qualvolta si vuole svolgere attività di marketing e profilazione, il consenso privacy è necessario ai fini di rendere il trattamento dei dati personali lecito per dette finalità.

Il consenso deve essere rilasciato con un comportamento attivo, in maniera libera e informata e quindi non sono ritenute possibili e adeguate l’impostazione di caselle pre-flaggate o consensi generici ma deve essere sempre presentata in maniera separata e distinta e con un linguaggio semplice e chiaro.

In presenza di soggetti terzi che svolgono attività di marketing sarà necessario richiedere un ulteriore consenso specifico dell’interessato perché i dati vengono ceduti anche ad un soggetto terzo.

Circa i tempi di conservazione per fini di marketing, prima dell’entrata in vigore del GDPR, il Garante Privacy aveva stabilito che il tempo di conservazione scadeva dopo 24 mesi dal consenso privacy.

Ad oggi con il provvedimento del 15 ottobre 2020 è stato introdotto il principio di accountability secondo il quale il titolare del trattamento che sceglie e valuta un tempo adeguato di conservazione proporzionale alle finalità dichiarate.

IL CONSENSO MARKETING: IL NUOVO PROVVEDIMENTO DEL GARANTE

Il provvedimento sanzionatorio n. 321 del 18 luglio 2023 del Garante privacy, di recente pubblicazione contiene i numerosi passaggi di stampo giuridico, ha essenzialmente innovato l’approccio interpretativo dell’Autorità italiana sui tempi massimi di conservazione dei dati personali trattati per finalità di marketing sulla base giuridica del consenso (ex artt. 6.1.a) e 7 Reg. UE 2016/679 (GDPR) e 130 Codice Privacy).

In sostanza, come emerge dal citato provvedimento, è da “ritenersi non congrua la conservazione dei dati relativi al marketing fino alla data della revoca del consenso al trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, anche considerato che l’interessato potrebbe anche non mutare mai la propria volontà o mantenerla invariata per anni“.

Questo nuovo orientamento si porrebbe in contraddizione rispetto ai precedenti pacifici criteri di durata della conservazione fino a revoca del consenso ribaditi in passato dall’Autorità ed anche in contrasto con il principio di libertà individuale del consenso stabilito nel Regolamento nonché eccessivamente sbilanciato nel peso riconosciuto al principio di limitazione della conservazione a discapito dei principi di liceità, limitazione della finalità e responsabilizzazione, di cui all’art. 5 GDPR.

Se vuoi avere altre informazioni riguardo la corretta gestione del consenso marketing nelle tue attività imprenditoriali e rendere la tua azienda effettivamente GDPR compliant, contattaci subito.

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