STARTUP, COME NEGOZIARE CON GLI INVESTITORI

Quello fra startupper e investitore è sempre un rapporto delicato, soprattutto in tema di negoziazione.
Che cosa serve per iniziare una negoziazione?
Quali sono le clausole più frequenti per garantirsi una chiusura favorevole della negoziazione?
Scopriamolo di seguito.

STARTUP E INVESTITORE: LA LETTER OF INTENT E IL TERM SHEET

Per l’avvio di una negoziazione tra investitore e startupper, gli atti necessari sono la Letter of Intent (LOI) e/o il Term Sheet.

Generalmente sono proposti direttamente dall’investitore, sotto forma di lettera o proposta di investimento e contengono i termini generali del futuro accordo che si vuole stringere.

In questo primo atto, l’investitore, manifesta l’intenzione di procedere all’investimento, sulla base delle informazioni ricevute dalla società e risultanti dal Business Plan.

Si indica, quindi, la possibile valutazione della società, la modalità di investimento, il supporto che l’investitore è disposto a fornire per il potenziamento e lo sviluppo del business e, in generale, si disegna una sintetica traccia della collaborazione che si intende istaurare.

Ancora, si delinea sommariamente la governance che la startup assumerà con l’ingresso dell’investitore.

Nell’uso pratico, in questo atto, si inserisce anche la clausola di riservatezza, la quale, è volta a proteggere – nel miglior modo possibile – la segretezza delle informazioni che una parte rivela all’altra, sia di natura progettuale sia di carattere commerciale e finanziario, e la cosiddetta clausola di trattative riservate, volta ad assicurare che le parti non istaurino, dopo la firma di questo atto, trattative con altri soggetti: è il periodo del cd. “no shop” nel quale l’investitore inizia le procedure di due diligence, necessarie per trovare conferma della bontà dell’operazione.

Dal punto di vista giuridico, la Letter of Intent e/o il Term Sheet di solito non hanno natura vincolante poiché, dalla sottoscrizione non scaturiscono veri e propri obblighi contrattuali per le parti, neppure quello di completare l’operazione societaria ivi prevista.

Pertanto, se le parti, generalmente al termine della due diligence, ovvero l’analisi approfondita condotta dall’investitore sui profili di business della startup, decida di non voler proseguire nell’investimento o, dall’altro lato, se la startup, decida di non accettare le proposte dell’investitore, essi possono liberarsi l’un l’altro senza incorrere in alcuna ipotesi di responsabilità, e ciò nonostante nel nostro sistema giuridico, facente parte dei sistemi di civil law, l’eventuale interruzione delle trattative in corso può configurare una violazione dell’obbligo di buona fede nelle fasi precontrattuali.

Pertanto, è sempre bene verificare attentamente il contenuto della LOI e/o del Term Sheet prima di sottoscriverli, tenendo presente che potrebbero – ma non è usuale – esservi configurate ipotesi di responsabilità.

Terminata la fase di avvio della negoziazione, con gli atti tipici sopra descritti, e terminata positivamente la due diligence, ad essa segue, la contrattazione vera è propria.

STARTUP, LE MAGGIORI CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI INVESTIMENTO

LAdesso vediamo le più comuni clausole contenute nel Contratto di Investimento:

  1. Liquidation Preference
    Con questa clausola si stabilisce che, al momento in cui la startup realizza una exit, l’investitore possa rientrare per primo e del 100% dell’investimento fatto, indipendentemente della quota societaria che lo stesso detiene. Questa clausola si applica quando una startup subisce un evento di liquidazione, come ad es. la vendita della società stessa. In buona sostanza, in caso di exit, prima viene ripagato l’investitore dell’intero investimento fatto e, solo dopo, ciò che rimane viene suddiviso tra i soci e l’investitore in base alle quote di partecipazione nella società.
  2. Put e Call
    L’opzione put attribuisce all’investitore il diritto, ma non l’obbligo, di vendere la propria partecipazione sociale allo scadere di un termine prestabilito o al verificarsi di un determinato evento; l’opzione call, invece, attribuisce all’investitore il diritto di acquisire la partecipazione di una altro socio al verificarsi di un termine o di una condizione precedentemente stabilita nel contratto di investimento.
  3. Governance
    Questo paragrafo riguarda tutte quelle clausole che disegnano la nuova governance societaria con l’ingresso dell’investitore, che attribuiscono a quest’ultimo poteri sulle scelte strategiche della società. Ma anche diritti maggiori per i soggetti riconosciuti come Key People. Sono, quindi, necessarie per la gestione della società stessa.
  4. Lock up
    Questa clausola vincola l’startupper a dedicarsi totalmente alla società finanziata, impedendogli di dirigere la propria attenzione e la propria attività in altra società/progetto concorrente.
  5. Exit
    Sono clausole che disegnano le procedure che consentono all’investitore di liquidare la sua quota in un arco temporale definito che, nella prassi, generalmente è di 5 anni.
  6. Earn Out
    Clausole che prevedono importi di finanziamento aggiuntivi al finanziamento iniziale in base al raggiungimento di determinati obiettivi. Queste clausole, prevedono, anche le condizioni che devono essere soddisfatte, i criteri di valutazione e le modalità di raggiungimento degli obiettivi prefissati, la durata dell’earn out, la modalità di pagamento delle somme addizionali di finanziamento, il perimetro delle attività della società durante il periodo di earn out.
  7. Tag Along
    detta anche clausola di co-vendita (letteralmente “taggare”/“accodarsi”), stabilisce che qualora il socio di maggioranza decida di alienare le proprie quote ad un soggetto terzo, sia attribuito al socio di minoranza il diritto, ma non l’obbligo, di co-vendere le proprie quote societarie al medesimo acquirente ed alle stesse condizioni del socio di maggioranza. Il socio di maggioranza è, quindi, obbligato, a procurare anche per il socio di minoranza l’offerta di acquisto alle medesime condizioni negoziate per se. Il terzo acquirente dovrà, quindi, qualora il socio di minoranza decida di azionare la Tag Along, acquistare la quote sia del socio di maggioranza sia del socio di minoranza.
    Questa clausola può comprendere altri livelli di definizione.
    a) Drag Along, detta anche clausola di trascinamento (letteralmente “draggare”/ “trascinare”), prevede il diritto, ma non l’obbligo, per il socio di maggioranza di trascinare nella vendita delle proprie quote, ad un terzo acquirente, anche il socio di minoranza. In tal caso, qualora il socio di maggioranza azioni tale diritto, il socio di minoranza non potrà sottrarsi alla vendita e sarà obbligato a prestare il consenso al trasferimento della propria quota, subendo interamente l’operazione negoziale.
    b) Bring Along, detta anche clausola di trascinamento (letteralmente “portare con se”), in base alla quale l’acquirente ha il diritto, non l’obbligo, di acquistare anche la quota del socio di minoranza e, quindi, di portare con se nella operazione anche quest’ultimo. Questa clausola generalmente rende maggiormente appetibile la quota del socio di maggioranza, poiché il terzo acquirente, azionando tale diritto, può acquistare il 100% della società.

Se vuoi informazioni più approfondite riguardo le clausole più importanti per poter aiutare la tua startup a concludere la fase contrattuale con un investitore, scrivici all’indirizzo info@abinnovationconsulting.com, oppure compila i modulo seguente.